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Sez. 5, Sentenza n. 26358 del 10/07/2006 Cc. (dep. 27/07/2006) Rv. 234526 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI | Uso di impianti diversi da quelli presso la Procura - Autorizzazione - Motivazione - Presupposti di fatto - Accertamento - Poteri della cassazione.
Stato
decisa il 2006-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234526-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI

In tema di intercettazioni telefoniche, l'insufficienza o l'inidoneità degli impianti installati presso la Procura (con il conseguente uso di impianti diversi), e le eccezionali ragioni di urgenza sono condizioni la cui effettiva esistenza rileva indipendentemente dalla motivazione del decreto autorizzativo emesso dal PM, e possono essere autonomamente accertate "ex post", nei limiti in cui siano desumibili da dati di fatto: essendo peraltro l'inutilizzabilità dell'intercettazione un'invalidità processuale, i suoi presupposti di fatto possono essere accertati direttamente dalla Corte di cassazione, che è giudice anche del fatto rispetto alle questioni sulla validità degli atti del procedimento. (Nella fattispecie, circa l'eccepita mancanza di motivazione in ordine all'autorizzazione all'uso di impianti diversi da quelli presso la Procura, la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti legittimanti la deroga di cui all'art. 268, comma terzo, attraverso l'esame della stessa ordinanza di riesame impugnata che dava motivatamente atto del costante intervento autorizzatorio da parte del P.M.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)