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Sez. 5, Sentenza n. 16956 del 12/04/2006 Cc. (dep. 17/05/2006) Rv. 233821 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI | Esecuzione delle operazioni presso impianti diversi da quelli in dotazione alla Procura della Repubblica - Omessa o insufficiente motivazione sulle ragioni giustificative - Potere della Cassazione di accertarle autonomamente - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233821-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI

In tema di esecuzione di intercettazioni telefoniche, la insufficienza o la inidoneità degli impianti interni e le eccezionali ragioni di urgenza che giustificano il ricorso ad impianti in dotazione alla polizia giudiziaria o di pubblico servizio, sono condizioni la cui effettiva esistenza rileva indipendentemente dalla motivazione del decreto autorizzativo e può essere autonomamente accertata ex post dalla Cassazione, nei limiti in cui sia desumibile dai dati di fatto. (In motivazione la Corte, nel ribadire che il decreto del pubblico ministero previsto dall'art. 268 comma terzo cod. proc. pen. non può essere integrato con un provvedimento emesso dopo l'inizio delle operazioni, ha affermato che, trattandosi di una questione di invalidità processuale di atti, la Cassazione ha la facoltà di risolverla a prescindere dalla motivazione adottata dall'autorità giudiziaria competente, essendo anche giudice del fatto rispetto alle dette questioni).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)