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Sez. 5 - , Sentenza n. 15901 del 15/02/2021 Ud. (dep. 27/04/2021) Rv. 281041 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Atto pubblico - Nozione rilevante ai fini penali - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281041-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

Il concetto di atto pubblico è, agli effetti della tutela penale, più ampio di quello desumibile dall'art. 2699 cod. civ., dovendo rientrare in detta nozione non soltanto i documenti redatti da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, ma anche quelli formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato, nell'esercizio delle loro funzioni, per uno scopo diverso da quello di conferire ad essi pubblica fede, purché aventi l'attitudine ad assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione, cosicché sono atti pubblici anche gli atti interni e quelli preparatori di una fattispecie documentale complessa, come le autocertificazioni del privato redatte ai sensi dell'art. 46 o dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, da considerarsi come rese a pubblico ufficiale. (Fattispecie relativa a dichiarazione certificativa del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione per l'assegnazione delle autorizzazioni all'esercizio di servizio di noleggio con conducente).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 46, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)