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Sez. 5, Sentenza n. 9358 del 24/04/1998 Ud. (dep. 13/08/1998) Rv. 211440 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Atto pubblico - Tutela penale - Nozione - Atti interni o preparatori - Fattispecie: domanda del privato al Ministero per ottenere il dazio agevolato nell'importazione di bovini.
Stato
decisa il 1998-04-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211440-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

Il concetto di atto pubblico è, agli effetti della tutela penale, più ampio di quello desumibile dall'art. 2699 cod. civ., dovendo rientrare in detta nozione non soltanto i documenti che sono redatti, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, ma anche quelli formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato, nell'esercizio delle loro funzioni per uno scopo diverso da quello di conferire ad essi pubblica fede, purché aventi l'attitudine ad assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione. Sono atti pubblici, quindi, anche gli atti interni e quelli preparatori di una fattispecie documentale complessa, come la dichiarazione del privato al pubblico ufficiale. È atto pubblico, quindi, la domanda rivolta al Ministero per il commercio con l'estero con la quale il richiedente attesta al pubblico ufficiale di esercitare attività professionale nel settore del bestiame e delle carni da almeno dodici mesi, condizione necessaria per ottenere l'autorizzazione all'importazione di bovini a dazio agevolato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483, Cod. Civ. art. 2699, DPR 23/01/1973 num. 43 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)