Sez. 5 - , Sentenza n. 3542 del 17/12/2018 Ud. (dep. 24/01/2019) Rv. 275415 - 02
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Atto pubblico - Nozione rilevante ai fini penali - Fattispecie.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI
Il concetto di atto pubblico è, agli effetti della tutela penale, più ampio di quello desumibile dall'art. 2699 cod. civ., dovendo rientrare in detta nozione non soltanto i documenti redatti da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, ma anche quelli formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato, nell'esercizio delle loro funzioni, per uno scopo diverso da quello di conferire ad essi pubblica fede, purché aventi l'attitudine ad assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione. (Fattispecie in tema di falso ideologico, in cui la Corte ha riconosciuto la natura di atto pubblico sia della relazione di servizio destinata ad attestare quanto avvenuto in presenza del pubblico ufficiale, sia dell'annotazione effettuata da un agente di polizia penitenziaria sul registro modello 117, identificato da un'apposita numerazione e specificamente previsto per documentare i movimenti dei detenuti all'interno del carcere).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)