Sez. U, Sentenza n. 504 del 19/07/2000 (Rv. 538532 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Controversia in materia di acque pubbliche dinanzi al tribunale superiore delle acque - Provvedimento amministrativo successivo alla discussione del ricorso ma antecedente alla pubblicazione della sentenza - Integrale soddisfacimento delle ragioni del ricorrente - Cessazione della materia del contendere in sede di ricorso per cassazione - Configurabilità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
Il principio secondo il quale il procedimento giurisdizionale si estingue per cessazione della materia del contendere se la parte che ha fatto ricorso al giudice per la tutela dei propri interessi ne consegua l'integrale soddisfacimento direttamente dalla controparte si applica anche in tema di giudizi instaurati dinanzi al tribunale superiore delle acque tutte le volte in cui, successivamente alla discussione del ricorso, ma prima della pubblicazione della sentenza, l'autorità amministrativa abbia emanato un provvedimento integralmente esaustivo degli interessi del privato ricorrente per la cassazione della sentenza pronunciata dal detto tribunale.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 23, Testo Unico 11/12/1933 num. 1775 art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)