Sez. L, Sentenza n. 2197 del 27/02/1998 (Rv. 513138 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Cessazione della materia del contendere dopo la proposizione del ricorso - Produzione della relativa documentazione - Ammissibilità - Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse - Sussistenza - Fattispecie relativa definizione della controversia mediante transazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
Nel giudizio di cassazione, quando viene dimostrato, mediante produzione documentale - da ritenersi ammissibile a norma dell'art. 372 cod. proc. civ. -, che fatti sopravvenuti alla proposizione del ricorso (nella specie la definizione in via transattiva di tutti gli aspetti della controversia) hanno determinato la cessazione della materia del contendere, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopraggiunta carenza di interesse.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)