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Sez. 3 - , Sentenza n. 11269 del 10/12/2019 Cc. (dep. 02/04/2020) Rv. 278764 - 02

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE | Illecito trasferimento all'estero di cose di interesse artistico - Confisca obbligatoria – Limiti - Estraneità al reato – Collegamento del proprio diritto con l'altrui reato – Buona fede - Onere della prova gravante sul terzo.
Stato
decisa il 2019-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278764-02

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE

In tema di illecito trasferimento all'estero di cose di interesse storico o artistico, la confisca prevista dall'art. 174, comma terzo, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, deve essere disposta obbligatoriamente, salvo che la cosa appartenga a un soggetto estraneo al reato il quale, tuttavia, in caso di collegamento del proprio diritto con l'altrui reato, ha l'onere di provare il proprio affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di apparenza sulla liceità della provenienza del bene che renda scusabile l'ignoranza o il difetto di diligenza. (In motivazione, la Corte ha precisato che non può considerarsi estraneo al reato non solo chi abbia concorso allo stesso, ma anche chi abbia ricavato vantaggi o utilità da esso, per tali dovendosi intendere qualsivoglia condizione di favore, anche non materiale, derivante dal fatto costituente reato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1153, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 174, Cod. Pen. art. 240 com. 4, Costituzione art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)