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Sez. 3, Sentenza n. 22 del 30/11/2018 Cc. (dep. 02/01/2019) Rv. 274745 - 04

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE | Illecito trasferimento all'estero di cose di interesse artistico - Confisca obbligatoria – Limiti - Estraneità al reato - Nozione.
Stato
decisa il 2018-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274745-04

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE

In tema di illecito trasferimento all'estero di cose di interesse storico ed artistico, non può ritenersi estraneo alla commissione del reato - e, pertanto, non destinatario della confisca obbligatoria del bene ai sensi dell'art. 174 d.lgs. n. 42 del 2004 - non solo colui che, con il suo comportamento, anche solo colposo, abbia dato causa al fatto costituente illecito penale, ma anche colui che abbia tratto consapevole giovamento dalla sua commissione, dovendosi individuare il contenuto di tale giovamento in qualsivoglia condizione di favore, pure non materiale, derivata dal fatto costituente reato. (Fattispecie relativa ad una statua greca, rinvenuta nel mare adriatico, e custodita da un'istituzione filantropica straniera a seguito di illegale esportazione).

Riferimenti normativi: Legge 22/01/2004 num. 42 art. 174

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)