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Sez. L, Sentenza n. 12854 del 15/12/1995 (Rv. 495097 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Pensione diretta integrata al minimo - Titolarità di una pensione di riversibilità successiva al D.L. n. 463 del 1983 - Spostamento dell'integrazione su tale pensione ex art. 6, terzo comma, D.L. citato - Integrazione sulla prima pensione - Inammissibilità - Diritto alla conservazione dei benefici già conseguiti - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495097-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui il titolare di una pensione diretta integrata al minimo diventi titolare, successivamente all'entrata in vigore del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638, anche di una pensione di riversibilità, sulla quale venga spostata l'integrazione al minimo in applicazione dei criteri dettati dall'art. 6, terzo comma, di detto D.L., sulla prima pensione non può più spettare alcuna integrazione, in forza del principio dell'unicità dell'integrazione al minimo posta dalla citata disposizione, senza che possa trovare applicazione il successivo settimo comma che attribuisce un diritto alla conservazione fino a riassorbimento dei benefici previdenziali già conseguiti al momento del sopravvenire della normativa più restrittiva. Infatti neppure in questo caso si verifica quella cessazione del diritto all'integrazione, che è configurata come fatto costitutivo del diritto alla cosiddetta cristallizzazione.

Riferimenti normativi: Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)