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Sez. L, Sentenza n. 2493 del 28/04/1979 (Rv. 398815 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RINNOVAZIONE DELL'ESAME - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398815-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RINNOVAZIONE DELL'ESAME - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il disporre la rinnovazione dell'esame dei testi gia sentiti costituisce facolta rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito ed il mancato Esercizio di tale potere, al pari di quello riconosciuto al giudice del lavoro di disporre d'ufficio mezzi di prova, involgendo un giudizio di mera opportunita, non puo formare oggetto di censura in Sede di legittimita, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione. (V 1319/76, mass n 380003).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)