Sez. 2, Sentenza n. 1319 del 14/04/1976 (Rv. 380003 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - RINNOVAZIONE - DELL'ESAME DEI TESTIMONI GIA ASSUNTI IN PRIME CURE - POTERE DISCREZIONALE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - RINNOVAZIONE - DELL'ESAME DEI TESTIMONI GIA ASSUNTI IN PRIME CURE - POTERE DISCREZIONALE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il giudice di appello ha gli stessi poteri di quello di primo grado in ordine all'assunzione dei mezzi di prova e puo, quindi, disporre anche direttamente, ai sensi dell'art 257 cod proc civ, la rinnovazione dell'esame dei testimoni, gia assunti in prime cure, al fine di chiarire la loro deposizione. L'Esercizio di questo potere involgendo un giudizio di mera opportunita, non puo formare oggetto di censura in Sede di legittimita, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione. (V 2120/72, mass n 359364).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 356
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)