Sez. L, Sentenza n. 10371 del 03/10/1995 (Rv. 494156 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - RINNOVAZIONE | Potere discrezionale del giudice del merito - Mancato esercizio - Incensurabilità in Cassazione.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - RINNOVAZIONE
Il disporre la rinnovazione dell'esame dei testi già sentiti costituisce facoltà rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito ed il mancato esercizio di tale potere, al pari di quello riconosciuto al giudice del lavoro di disporre d'ufficio dei mezzi di prova, involgendo un giudizio di merito non può formare oggetto di censura in sede di legittimità neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)