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Sez. L, Sentenza n. 16625 del 05/11/2003 (Rv. 567910 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Rendita da infortunio sul lavoro - Termine di decadenza annuale per la proposizione della domanda di revisione - Applicabilità.
Stato
decisa il 2003-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567910-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE

A materia di revisione delle rendite previste dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il principio secondo cui la domanda di revisione di una rendita da malattia professionale deve proporsi a pena di decadenza non oltre un anno dalla cessazione del periodo di consolidamento dei postumi (termine valevole anche per l'INAIL nel caso di domanda di revisione per miglioramento) trova applicazione, per analogia, anche per le domande intese alla revisione delle rendite costituite a seguito di infortunio sul lavoro.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)