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Sez. L, Sentenza n. 14941 del 18/11/2000 (Rv. 541862 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Malattie professionali - Termine di complessivi quindici anni in materia di revisione "ex" art. 137 d.P.R. n. 1124/1965 - Funzione - Determinazione del periodo di rilevanza delle modificazioni - Valenza anche come termine di decadenza - Esclusione - Termine di un anno "ex" art. 137 u.c. per la proposizione della domanda di revisione - Funzione - Revisione ad iniziativa dell'INAIL - Applicabilità dello stesso termine.
Stato
decisa il 2000-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541862-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE

Il termine, per complessivi quindici anni, per la revisione della rendita per inabilità conseguente a malattia professionale, previsto dall'art. 137 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (secondo il quale l'ultima revisione può aversi soltanto per modificazioni avvenute entro il termine di quindici anni dalla costituzione della rendita), ha natura sostanziale e non comprende implicitamente alcun termine di decadenza; pertanto il decorso del quindicennio dalla data di costituzione della rendita non preclude la revisione ad iniziativa dell'INAIL per miglioramento delle condizioni dell'assicurato, sempre che il ritenuto miglioramento si sia verificato entro detto quindicennio. Tuttavia, il consolidamento dell'inabilità, che, con presunzione assoluta, si verifica ove l'assicurato non abbia domandato la revisione entro un anno dalla scadenza del suddetto termine di quindici anni, a norma dell'art. 137, ultimo comma, del citato testo unico, si realizza anche nel caso in cui l'Istituto, nello stesso termine di un anno - da ritenersi applicabile anche ad esso, in base ad un'interpretazione rispettosa del principio costituzionale di uguaglianza -, non abbia attivato il procedimento di revisione dell'inabilità.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 137 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., Costituzione art. 3 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)