Sez. 3, Sentenza n. 1869 del 14/06/1972 (Rv. 358901 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE - DEL DIFENSORE - MANCANZA NELLA COPIA NOTIFICATA E NEL MANDATO TRASCRITTO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE - DEL DIFENSORE - MANCANZA NELLA COPIA NOTIFICATA E NEL MANDATO TRASCRITTO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Il fatto che il difensore non abbia apposta la propria sottoscrizione in calce alla copia del ricorso per Cassazione notificata alla controparte ed alla trascrizione del mandato esistente in margine di detta copia non importa l'inammissibilita del ricorso ove l'originale di questo sia stato sottoscritto e la copia notificata contenga elementi tali da consentire al resistente di dedurre che il ricorso e stato firmato da difensore munito di mandato speciale conferitogli in data anteriore o, quanto meno coeva, alla notificazione. (nella specie, nella copia notificata si dava notizia che l'originale del ricorso era stato sottoscritto da un avvocato munito di procura speciale e che il medesimo aveva effettuato il prescritto deposito per soccombenza; circostanza quest'ultima che consentiva di dedurre l'anteriorita del rilascio della procura rispetto alla notifica dei ricorsi) . (V 744'70, mass n 346007; 98'70, mass n 344787).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)