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Sez. 3, Ordinanza n. 20893 del 23/07/2025 (Rv. 675902-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DELL'ESECUZIONE | Spese del procedimento ex art. 373 c.p.c. - Principio della soccombenza rispetto all'esito finale del giudizio - Conseguenze. SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675902-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DELL'ESECUZIONE

La disciplina delle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c. è informata al principio della soccombenza, riferito all'esito finale del giudizio, sicché, anche in caso di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, la parte il cui ricorso per cassazione sia stato rigettato non ha diritto alla rifusione delle stesse.

Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)