Sez. 1, Sentenza n. 17584 del 31/08/2005 (Rv. 584217 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Sentenza impugnata - Sospensione dell'esecuzione - Spese del procedimento - Liquidazione - Giudice competente.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
La liquidazione delle spese della procedura relativa all'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione va effettuata dalla S.C. stessa, atteso che solo all'esito del giudizio di legittimità è possibile accertare l'effettiva soccombenza di una delle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)