Sez. 3, Sentenza n. 11951 del 14/07/1999 Ud. (dep. 20/10/1999) Rv. 215520 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Rifiuti - Deposito temporaneo - Responsabilità nel caso di attività d'impresa o gestione di ente - Criteri.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
La norma di cui all'art. 51 secondo comma del D.L.G. 1997 n. 22, che pone a carico del titolare dell'impresa e del responsabile dell'ente l'obbligo del rispetto delle condizioni del deposito temporaneo dei propri rifiuti presso lo stabilimento di produzione, non prevede un reato proprio, considerata la regola della delegabilità della responsabilità penale in materia ambientale e l'ipotizzabilità del concorso nel reato, ma definisce l'ambito della responsabilità per l'applicazione della normativa, facendolo coincidere con l'attività di produzione di beni e servizi organizzata sotto forma di impresa, individuale o societaria o gestita in via istituzionale. Ed invero il sistema della responsabilità penale risultante dall'adozione dei vari criteri integrati, che coprono l'intero campo del concorso nel reato, risulta ispirato ai principi di concretezza e di effettività, col rifiuto di qualsiasi soluzione puramente formale ed astratta.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)