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Sez. L, Sentenza n. 11094 del 26/05/2005 (Rv. 582714 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - CIRCOLARI: EFFICACIA NORMATIVA | Circolari dell'INPS - Disposizioni di legge derogate o interpretate per effetto di tali circolari - Inammissibilità - Fattispecie concernente il pagamento dei crediti retributivi in caso di insolvenza e fallimento del datore di lavoro.
Stato
decisa il 2005-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582714-01

FONTI DEL DIRITTO - CIRCOLARI: EFFICACIA NORMATIVA

Le circolari dell'INPS non possono derogare alle disposizioni di legge e neanche possono influire nell'interpretazione delle medesime disposizioni, e ciò anche se si tratti di atti del tipo c.d. normativo, che restano comunque atti di rilevanza interna all'organizzazione dell'ente. (Nella specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso l'intervento del Fondo di garanzia in base alla circostanza che la dichiarazione di fallimento del datore di lavoro fosse intervenuta in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 80 del 1992, a nulla rilevando che l'ammissione al passivo dei medesimi crediti fosse avvenuta dopo l'entrata in vigore del decreto e che l'istituto, con circolare n. 206 del 1992, avesse specificato che il pagamento del Fondo si riferiva ai crediti compresi in una procedura formalizzata dopo il 28 febbraio 1992, cioè "ammessi nello stato passivo definito in caso di fallimento").

Riferimenti normativi: Legge 27/01/1992 num. 80 art. 2 CORTE COST., Legge 27/01/1992 num. 80 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)