Sez. L, Sentenza n. 6155 del 27/03/2004 (Rv. 571602 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE | Disciplina ex D.L. n. 69 del 1988, convertito, con modificazioni, nella legge n. 153 del 1988 - Assegno per il nucleo familiare - Erogazione - Presupposti oggettivi - Svolgimento effettivo della prestazione lavorativa - Esclusivo collegamento al diritto alla retribuzione - Esclusione - Mancata effettuazione di attività lavorativa per il periodo precedente la dichiarazione di fallimento della società datrice di lavoro - Diritto all'assegno per detto periodo - Insussistenza - Riconoscimento dello stesso in circolari dell'INPS - Irrilevanza - Fondamento - Questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE
L'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, presuppone - alla stregua della funzione previdenziale assunta dall'istituto rispetto alla originaria funzione di mera integrazione del salario - l'effettivo svolgimento di attività lavorativa, come si evince dalla disciplina generale sugli assegni familiari di cui al d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, richiamata dal terzo comma del predetto art. 2, la quale - ad eccezione di alcune particolari situazioni specificamente indicate (malattia, infortunio etc.) - commisura la entità degli assegni relativi a ciascun periodo di paga alle <giornate prestate> e ad un numero minimo di ore lavorate; ne consegue che, al di fuori delle predette situazioni particolari (e di quelle specificamente contemplate da altre disposizioni, quali i periodi di cassa integrazione e di mobilità e quelli di permesso o aspettativa per motivi politici o sindacali), gli assegni non spettano per i periodi (nella specie, compresi fra la data di sospensione dell'attività produttiva e quella di dichiarazione di fallimento dell'imprenditore) in cui, pur essendo formalmente in essere il rapporto, sia tuttavia carente la prestazione lavorativa in conseguenza della insussistenza del sinallagma funzionale del contratto (nella quale ipotesi, d'altra parte, non sorge neanche il diritto alla retribuzione, che, per il principio generale di corrispettività, è anch'esso collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi di illegittima interruzione o unilaterale sospensione del rapporto, nei quali l'obbligo retributivo è riconducibile agli effetti risarcitori della condotta inadempiente del datore di lavoro). Nè l'esclusione del diritto agli assegni, limitatamente a tali periodi, suscita dubbi di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., con riguardo alla diversità di trattamento rispetto alla indicate situazioni particolari, atteso che in queste ultime la scelta del legislatore - di equiparare determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva - trova giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo di alcune categorie di lavoratori in dipendenza di programmi di risanamento dell'attività produttiva soggetti al controllo della p.a. (cassa integrazione, mobilità) oppure è riconducibile alla tutela di beni costituzionalmente garantiti, in relazione ad eventi che comportano "ex lege" l'inattività (malattia, infortunio, maternità)e alla necessità del ripristino delle energie lavorative e del godimento della vita familiare e sociale (ferie, riposi) ovvero in relazione all'esercizio di diritti politici e sindacali (permessi e aspettative per ricoprire cariche pubbliche elettive e sindacali) e all'assolvimento di doveri civici (richiamo alle armi).(Nella specie, in applicazione del principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'assegno in questione per il periodo controverso, non attribuendo alcun rilievo alla circostanza che tale diritto fosse stato riconosciuto da circolari emanate dall'INPS, non potendo tali circolari derogare a disposizioni di legge, né al fatto che i crediti per le retribuzioni del periodo in questione fossero stati ammessi al passivo fallimentare, atteso che, a parte la non configurabilità di un collegamento esclusivo del diritto all'assegno con quello alla retribuzione, comunque non invocabile nella specie, il ricordato provvedimento giudiziale era vincolante solo ai fini dell'accollo, gravante "ex lege" sull'INPS, come Fondo di garanzia ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1992, del debito retributivo del datore di lavoro insolvente, ma non acquistava alcuna efficacia nel giudizio in cui l'INPS era evocato come soggetto direttamente obbligato alla prestazione previdenziale.)
Riferimenti normativi: Decr. Pres. Rep. 30/05/1955 num. 797 art. 1, Decr. Pres. Rep. 30/05/1955 num. 797 art. 12, Decr. Pres. Rep. 30/05/1955 num. 797 art. 59, Decreto Legge 13/03/1988 num. 69 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 153 art. 2, Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)