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Sez. 5, Sentenza n. 39046 del 21/09/2007 Ud. (dep. 23/10/2007) Rv. 238185 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Circostanza di cui all'art. 7 D.L. n. 151 del 1991, conv. in L. n. 203 del 1991 - Presupposti di operatività - Individuazione.
Stato
decisa il 2007-09-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238185-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE

L'aggravante di avere commesso il delitto di tentata estorsione avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di cui al suddetto art. 416 bis cod. pen. (art. 7 D.L. n. 151 del 1991, conv. in L. n. 203 del 1991) non va desunta dal fatto che l'imputato e un suo complice si siano presentati come rappresentanti di organizzazioni camorristiche e che le modalità dell'azione siano tipiche di queste ultime, senza, da un lato, accertare le effettive frasi pronunciate e, dall'altro, effettuare un adeguato esame delle modalità dell'azione posta in essere. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non decisivo il mero richiamo alla prospettata ed ottenuta chiusura del cantiere, che si riferisce all'oggetto della minaccia estorsiva e non al metodo impiegato, a cui è ricollegata la sussistenza della circostanza "de qua", che deve essere tale da evocare la forza derivante da un'organizzazione criminale).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 151 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)