Sez. 6, Sentenza n. 21342 del 02/04/2007 Ud. (dep. 31/05/2007) Rv. 236628 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Aggravante speciale dell'utilizzazione del metodo mafioso - Presupposti.
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE
I caratteri mafiosi del metodo utilizzato per commettere un delitto non possono essere desunti dalla mera reazione delle vittime alla condotta tenuta dall'imputato, ma devono concretizzarsi in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare una particolare coartazione psicologica sulle persone, con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale evocata. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza che aveva ravvisato gli estremi della circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 2001 sulla base del comportamento dei dipendenti di un cantiere edile che avevano ottemperato al mero invito dell'imputato a sospendere i lavori, non accompagnato da riferimenti o minacce di alcun genere).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)