Sez. 6, Sentenza n. 30246 del 17/05/2002 Cc. (dep. 05/09/2002) Rv. 222427 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 conv. in legge n. 203 del 1991 - Funzione e presupposti di operatività - Individuazione.
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE
La funzione dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203 (aver commesso il delitto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. Ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di cui al suddetto art. 416-bis) è di reprimere il metodo delinquenziale mafioso, utilizzato anche dal delinquente individuale sul presupposto dell'esistenza in una data zona di associazioni mafiose. Ne consegue che la tipicità dell'atto intimidatorio è ricollegabile non già alla natura ed alle caratteristiche dell'atto violento in sè considerato, bensì al metodo utilizzato, nel senso che la violenza con cui esso è compiuto risulti concretamente collegata alla forza intimidatrice del vincolo associativo. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la qualificazione di atti intimidatori di tipo mafioso con riguardo a quelli compiuti nella esecuzione di un tentativo di estorsione, mediante telefonate minatorie alla vittima designata e sparando colpi d'arma da fuoco contro la facciata del negozio e l'autovettura di quest'ultima).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)