Sez. 3, Sentenza n. 1258 del 28/04/1971 (Rv. 351425 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA - DEBITO DI VALORE - NOZIONE - LOCAZIONE - MIGLIORAMENTI APPORTATI ALLA COSA LOCATA - CON IL CONSENSO DEL LOCATORE - INDENNITA DOVUTA DAL LOCATORE - DEBITO DI VALORE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA - DEBITO DI VALORE - NOZIONE - LOCAZIONE - MIGLIORAMENTI APPORTATI ALLA COSA LOCATA - CON IL CONSENSO DEL LOCATORE - INDENNITA DOVUTA DAL LOCATORE - DEBITO DI VALORE.*
Deve considerarsi debito di valore, sottratto al principio nominalistico di cui all'art 1277 cod civ, quello in cui l'obbligazione pecuniaria debba essere adempiuta come elemento succedaneo o sostitutivo in luogo di una attivita o di una cosa diversa dal denaro. Pertanto, il riferimento alla aestimatio rei, contenuto nell'art 1592, comma primo cod civ, secondo cui per i miglioramenti apportati dal conduttore alla cosa locata con il consenso del locatore questi e tenuto a pagare una indennita corrispondente alla minor somma tra lo importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna, come termine di raffronto per il calcolo dell'indennita costituisce di per se un elemento decisivo per qualificare la relativa obbligazione come debito di valore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1592, Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)