Sez. 5, Sentenza n. 1116 del 07/07/1967 Ud. (dep. 02/10/1967) Rv. 105577 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CARATTERE DI ECCEZIONALITA - RIGETTO DELL'ISTANZA - MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO - MOTIVAZIONE ESPLICITA OD IMPLICITA NELLA SENTENZA DI MERITO - SUFFICIENZA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CARATTERE DI ECCEZIONALITA - RIGETTO DELL'ISTANZA - MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO - MOTIVAZIONE ESPLICITA OD IMPLICITA NELLA SENTENZA DI MERITO - SUFFICIENZA.*
La facolta di disporre la rinnovazione del dibattimento, ai sensi dell'art 520 cod proc pen, ha carattere eccezionale, stante l'avanzata fase processuale e la presunzione relativa all'ormai raggiunta completezza della indagine istruttoria; il giudice di appello, il quale ritenga di non dovere accogliere la istanza tendente alla menzionata rinnovazione, non solo non e tenuto a motivare esplicitamente la ordinanza di rigetto, ma puo anche esimersi da pronunziare un'ordinanza in tale senso, riservando al testo della decisione definitiva di merito la esposizione delle ragioni del suo diniego, ed anche nella sentenza una motivazione ad hoc non e indispensabile se, dal complesso delle ragioni che sorreggono la trattazione di merito, siano logicamente ed implicitamente deducibili le ragioni che giustificano il mancato accoglimento della istanza in parola. (Conf 104836, anno 1967, 102948, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)