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Sez. 4, Sentenza n. 10063 del 12/06/1981 Ud. (dep. 07/11/1981) Rv. 150898 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150898-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CONDIZIONI.*

Il potere discrezionale del giudice di appello di disporre la rinnovazione del dibattimento è vincolato ad una condizione rigorosa e cioè a quella in virtù della quale il giudice ritenga, contro la presunzione di completezza dell'istruttoria, di non essere in grado di decidere sulla base degli elementi probatori già acquisiti. (V mass n 147596; (V mass n 143847; (V mass n 140949; (V mass n 127298, prima parte; (V mass n 106091; (V mass n 105577, prima parte e massime ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)