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Sez. 2, Sentenza n. 223 del 01/02/1967 Ud. (dep. 26/06/1967) Rv. 104836 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - ISTANZA NON ACCOLTA - SENTENZA - MOTIVAZIONE SULLA SUFFICIENZA DEGLI ELEMENTI PROBATORI - MOTIVAZIONE IMPLICITA.*
Stato
decisa il 1967-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/104836-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - ISTANZA NON ACCOLTA - SENTENZA - MOTIVAZIONE SULLA SUFFICIENZA DEGLI ELEMENTI PROBATORI - MOTIVAZIONE IMPLICITA.*

Il giudice di appello, pur nell'Esercizio del potere discrezionale attribuitogli dall'art 520 cod proc pen, ha l'Obbligo di motivare il rigetto dell'istanza con cui la parte abbia sollecitata la rinnovazione del dibattimento; tuttavia la motivazione puo ritenersi implicita quando lo stesso giudice dia nella sentenza adeguata ragione del suo convincimento e della sufficienza degli elementi probatori acquisiti. (V 103154, 103369, anno 1967; 103028 e ivi citate, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)