Sez. 3, Sentenza n. 1150 del 13/10/1967 Ud. (dep. 21/11/1967) Rv. 106091 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI APPELLO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI RINNOVAZIONE - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI APPELLO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI RINNOVAZIONE - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*
La rinnovazione del dibattimento costituisce un Esercizio del potere discrezionale riconosciuto dall'art 520 cod proc pen al giudice di appello per supplire alle deficienze istruttorie, ove non sia in grado di decidere allo stato degli Atti, e il giudice, anche se non specifica nella motivazione con espresso riferimento all'istanza le ragioni della reiezione della richiesta, ma da spiegazione della ritenuta sufficienza degli elementi acquisiti al processo e del convincimento che in base ad essi si e formato della responsabilita dell'imputato, dimostra implicitamente con tali considerazioni l'inutilita delle nuove indagini sollecitate. (Conf 104836, anno 1967; 102350, 101184, 100806, 100787, 100424, anno 1966). *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)