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Sez. 1, Sentenza n. 65 del 08/01/1979 (Rv. 396095 - 01)

SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA - DIRITTO DELL'EREDE DEL SOCIO DEFUNTO ALLA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE - DOMANDA PROPOSTA NELLE FASI PRECEDENTI IL GIUDIZIO DI RINVIO - ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DELL'EREDE NEL GIUDIZIO DI RINVIO - LEGITTIMITA - LIQUIDAZIONE DEL VALORE DELLA QUOTA SOCIALE - IN TALE FASE DEL GIUDIZIO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396095-01

SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA - DIRITTO DELL'EREDE DEL SOCIO DEFUNTO ALLA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE - DOMANDA PROPOSTA NELLE FASI PRECEDENTI IL GIUDIZIO DI RINVIO - ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DELL'EREDE NEL GIUDIZIO DI RINVIO - LEGITTIMITA - LIQUIDAZIONE DEL VALORE DELLA QUOTA SOCIALE - IN TALE FASE DEL GIUDIZIO - INAMMISSIBILITA.*

Il giudizio di rinvio costituisce un giudizio chiuso nel quale le parti non possono prendere, di norma, conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata ed il cui oggetto viene ad essere limitato anche in conseguenza delle preclusioni verificatesi. Pertanto, quando nelle pregresse fasi di merito sia stata ritualmente proposta la sola domanda di "liquidazione del patrimonio sociale", e con la sentenza di Cassazione con rinvio sia stato enunciato il principio che "nelle societa di persone la morte di un socio da agli eredi il solo diritto alla liquidazione della quota, anche quando la societa sia di due soli soci" il compito del giudice di rinvio deve limitarsi, tenuto conto delle preclusioni gia verificatesi, ad emettere pronuncia di accertamento del diritto dell'erede del socio defunto alla di lui quota, senza procedere alla liquidazione del suo valore, con la conseguenza che la domanda di liquidazione della quota sociale, spettante all'erede del socio defunto, e inammissibile e puo essere, eventualmente, materia di altro giudizio. (V 3607/77, mass n 387215; (V 3589/77, mass n 387189).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2288, Cod. Civ. art. 2289, Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)