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Sez. 3, Sentenza n. 2433 del 22/07/1971 (Rv. 353399 - 01)

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - CLAUSOLA DI CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO NEL CASO DI MANCATA DISDETTA - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1971-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353399-01

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - CLAUSOLA DI CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO NEL CASO DI MANCATA DISDETTA - CONSEGUENZA.*

Se, in un contratto di locazione o di affitto a tempo determinato le parti abbiano pattuito la rinnovazione tacita del rapporto in Mancanza di disdetta in un termine anteriore alla scadenza stabilita, qualora sia mancata la tempestiva disdetta, continua a restare in vita (e, cioe, viene prorogato) per il tempo stabilito dalle parti il rapporto originario, il quale, percio, anche per l'ulteriore periodo, trova la sua origine nel contratto originario ed e da questo disciplinato. (V 2502'1970).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1630, Cod. Civ. art. 1597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)