Sez. 3, Sentenza n. 15797 del 28/07/2005 (Rv. 584349 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO AD ESECUZIONE PERIODICA O CONTINUATA O DIFFERITA | "Pactum renovandi" - Mancata disdetta alla scadenza - Prosecuzione del rapporto secondo l'originaria volontà contrattuale - Continuazione del rapporto per fatti concludenti - Tacita rinnovazione - Ammissibilità - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO AD ESECUZIONE PERIODICA O CONTINUATA O DIFFERITA
Nei contratti di durata (nella specie, un contratto di somministrazione), qualora le parti convengano che, in caso di mancata disdetta, il rapporto si protrae nel tempo per il periodo da esse predeterminato (c.d. "pactum renovandi), la rinnovazione è effetto della clausola contrattuale ed il rapporto prosegue, alle condizioni inizialmente stabilite, per effetto dell'originaria volontà contrattuale; se invece manca la predetta clausola, ma ciò nonostante le parti, dopo la scadenza, manifestano per fatti concludenti la volontà di continuare il rapporto, questo prosegue per tacito accordo, secondo il principio generale, codificato negli artt. 1597, 1677, 1899 cod. civ. e nell'art. 2097 cod. civ. previgente, per cui, in mancanza di espresso patto contrario, i contratti di durata, se non disdettati in tempo utile, si rinnovano tacitamente per il tempo previsto nel contratto stesso o dagli usi, oppure a tempo indeterminato, ed il nuovo rapporto è regolato dalle stesse clausole contenute nell'originaria convenzione, salvo quelle escluse dalla volontà espressa delle parti o dalla legge, o per incompatibilità o per esaurimento della loro funzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1559, Cod. Civ. art. 1597, Cod. Civ. art. 1677, Cod. Civ. art. 1899
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)