Sez. 1, Sentenza n. 1835 del 04/03/1999 Cc. (dep. 02/06/1999) Rv. 213500 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Divieto di contestazioni "a catena" - Operatività - Riguarda solo lo stesso fatto o fatti diversi legati dalla connessione di cui all'art. 12, lett. b)- e c)-, quanto al vincolo teleologico - Situazioni diverse - Operatività - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE
Il divieto delle contestazioni a catena e la conseguente applicazione della disciplina dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., trovano applicazione nelle ipotesi di misure cautelari riferibili allo stesso fatto o a fatti diversi tra i quali sussista la connessione qualificata di cui all'art. 12, comma primo, lett. b)- e c)- cod. proc. pen., restando esclusi in ogni altra ipotesi in cui, pur essendovi inerzia colpevole del P.M., non vi sia anche connessione qualificata tra i reati ai quali si riferiscono le diverse ordinanze cautelari. (Nell'enunciare il principio sopra trascritto, la S.C. ha sottolineato che tale interpretazione limitativa della disciplina delle contestazioni a catena appare ineludibile alla luce delle modificazioni introdotte con legge n. 332 del 1995, pur lasciando senza tutela molti indagati nei cui confronti il P.M., con comportamento scorretto, nasconda fatti o elementi in base ai quali potrebbe richiedere e ottenere la misura cautelare anche per reati diversi da quello per il quale l'indagato è già ristretto e procrastini la richiesta di custodia, al fine di sfruttare la durata della precedente carcerazione e ricongiungerla "ad libitum" con la nuova, prolungando con tale artificio i termini custodiali).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)