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Sez. 1, Sentenza n. 45001 del 19/09/2014 Cc. (dep. 29/10/2014) Rv. 261135 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - AVVELENAMENTO DI ACQUE O DI SOSTANZE ALIMENTARI | Elemento oggettivo - Superamento dei livelli previsti dall'art. 240, comma primo, lett. b), D.Lgs n. 152 del 2006 - Sufficienza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261135-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - AVVELENAMENTO DI ACQUE O DI SOSTANZE ALIMENTARI

Ai fini della configurabilità del delitto di avvelenamento di acque o di sostanze alimentari non è sufficiente, neppure ai limitati fini dell'apprezzamento del "fumus" del reato, l'esistenza di rilevamenti attestanti il superamento dei livelli di contaminazione CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) di cui all'art. 240, comma primo, lettera b) D.Lgs. n. 152 del 2006, trattandosi di indicazioni di carattere meramente precauzionale, il cui superamento non è sufficiente ad integrare nemmeno la fattispecie prevista dall'art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la quale sanziona condotte di "inquinamento", ossia causative di un evento che costituisce evidentemente un "minus" rispetto all'ipotesi di "avvelenamento".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Cod. Pen. art. 439, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 240 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 257

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)