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Sez. 4, Sentenza n. 9133 del 12/12/2017 Ud. (dep. 28/02/2018) Rv. 272262 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - ADULTERAZIONE E CONTRAFFAZIONE DI SOSTANZE ALIMENTARI O DI ALTRE COSE | Avvelenamento di acque o sostanze alimentari - Criteri distintivi - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272262-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - ADULTERAZIONE E CONTRAFFAZIONE DI SOSTANZE ALIMENTARI O DI ALTRE COSE

La condotta di avvelenamento di acque o sostanze destinate all'alimentazione di cui all'art. 439 cod. pen., a differenza di quella di corrompimento di cui all'art. 440 cod. pen., ha connaturato in sé un intrinseco coefficiente di offensività, caratterizzandosi per l'immissione di sostanze estranee di natura e in quantità tale che, seppur senza avere necessariamente una potenzialità letale, producono ordinariamente, in caso di assunzione, effetti tossici secondo un meccanismo di regolarità causale che desta un notevole allarme sanitario da valutarsi anche in relazione alla tipologia delle possibili malattie conseguenti. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 440 cod. pen. a carico del dirigente e del responsabile di settore di una società gestrice di un acquedotto, in ragione della concentrazione non elevata degli agenti patogeni veicolati nell'acqua e del loro ruolo eziologico nella diffusione di una malattia infettiva - la gastroenterite - che, nelle sue concrete modalità di manifestazione non era risultata particolarmente invasiva per la salute, tenuto conto anche dei contenuti tempi di guarigione delle persone offese).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 439, Cod. Pen. art. 440

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)