Sez. 5, Sentenza n. 3346 del 12/02/2013 (Rv. 625265 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - REDDITO IMPONIBILE | Azienda sanitaria ospedaliera - Reddito fondiario - Autonomia ai fini dell'imposizione fiscale - Conseguenze - Reddito complessivo degli enti pubblici non commerciali - Calcolo - Somma dei vari redditi, fondiari, di capitale, di impresa e diversi.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - REDDITO IMPONIBILE
I redditi fondiari dei fabbricati destinati all'attività istituzionale dell'azienda sanitaria ospedaliera mantengono la propria autonomia ai fini dell'imposizione fiscale, con la conseguenza che il reddito complessivo di tali enti pubblici non commerciali (così definiti ai sensi dell'art. 88, comma 2, lett. c) del d.P.R. n. 917 del 1986) va ricostruito in maniera atomistica - al fine di evitare contaminazioni fra i diversi tipi di reddito - e cioè sommando i vari redditi, compresi quelli fondiari, come previsto dall'art. 108 del d.P.R. citato, secondo cui, per detti enti, il reddito è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 40, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)