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Sez. 1, Sentenza n. 5879 del 17/06/1994 (Rv. 487112 - 01)

Esecuzione forzata - Mobiliare - Presso terzi - Accertamento dell'obbligo del terzo | Competenza ex art. 548 cod. proc. civ. - Portata - Competenza per materia - Inclusione - Controversia sulla determinazione dell'indennità di avviamento nei rapporti di locazione ovvero sulla sussistenza del diritto alla sua corresponsione - Competenza del pretore - Sussistenza.
Stato
decisa il 1994-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487112-01

Esecuzione forzata - Mobiliare - Presso terzi - Accertamento dell'obbligo del terzo

In ipotesi di pignoramento presso terzo e di mancata o contestata dichiarazione di quest'ultimo, l'art. 548 cod. proc. civ. - nello stabilire per il conseguente autonomo giudizio di accertamento del credito del debitore esecutato che il pretore, innanzi al quale il terzo è citato a comparire, istruisce la causa se non eccede i limiti della sua competenza, altrimenti rimette le parti innanzi al tribunale competente - non detta regole particolari di competenza e quindi il riferimento suddetto non può intendersi circoscritto alla sola competenza per valore, ma deve essere considerato come comprensivo anche della competenza per materia, con la conseguenza che ove sia in contestazione il credito per indennità di avviamento commerciale, afferente ad un rapporto di locazione, sussiste la competenza pretorile per il giudizio, sia quando si controverta sulla determinazione dell'indennità stessa, sia quando si controverta sulla sussistenza del diritto alla sua corresponsione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)