Sez. L, Sentenza n. 8032 del 26/08/1997 (Rv. 507151 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO | Competenza - Pignoramento di un credito derivante dai rapporti ex art. 409 cod. proc. civ. - Cognizione del Pretore quale giudice del lavoro - Necessità.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO
Nell'espropriazione presso terzo con pignoramento di un credito derivante dai rapporti contemplati dall'art. 409 cod. proc. civ., la controversia di cui all'art. 548 cod. proc. civ. in caso di mancata o contestata dichiarazione del terzo spetta funzionalmente alla cognizione del Pretore in qualità di giudice del lavoro, tenuto conto che il relativo giudizio si pone in modo autonomo sia rispetto al processo esecutivo che all'eventuale opposizione all'esecuzione e che l'oggetto specifico dell'accertamento (il credito del debitore esecutato) trova origine in uno dei rapporti previsti dall'art. 409 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Civ. art. 548
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)