Sez. L, Sentenza n. 11930 del 24/11/1998 (Rv. 521080 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA E OMESSA | Credito del debitore esecutato traente origine da uno dei rapporti ex art. 409 cod. proc. civ. - Contestata dichiarazione del terzo - Accertamento di detto credito - Giudizio relativo - Competenza del giudice del lavoro.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA E OMESSA
Nell'espropriazione presso terzi con pignoramento di un credito derivante dai rapporti contemplati dall'art. 409 cod. proc. civ. la controversia di cui all'art. 548 cod. proc. civ. in caso di mancata o contestata dichiarazione del terzo, spetta funzionalmente alla cognizione del pretore in qualità di giudice del lavoro, tenuto conto che il relativo di giudizio si pone in modo autonomo sia rispetto al processo esecutivo che all'eventuale opposizione all'esecuzione e che l'oggetto specifico dell'accertamento (il credito del debitore esecutato) trova origine in uno dei rapporti previsti dal citato art. 409 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)