Sez. L, Sentenza n. 9698 del 23/04/2010 (Rv. 613536 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Adeguamenti annuali delle pensioni in relazione alla variazione dell'indice ISTAT del costo della vita - Pensioni decorrenti nello stesso anno della delibera di aumento - Applicabilità dell'adeguamento - Fondamento - Modifica ex art. 8 legge n. 141 del 1992 - Irrilevanza.
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA
In tema di rivalutazione delle pensioni a carico della Cassa di previdenza ed assistenza forense, gli aumenti annuali correlati alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati spettano ai soggetti che abbiano conseguito il diritto a pensione nell'anno di emissione della relativa delibera del consiglio di amministrazione della Cassa, a norma dell'art. 16 della legge n. 576 del 1980, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo alla data della delibera, e con riferimento alla svalutazione dell'anno precedente, trovando applicazione tale sistema di calcolo anche con riferimento a situazioni successive all'entrata in vigore della modifica della norma dettata dall'art. 8 della legge n. 141 del 1992.
Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 141 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)