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Sez. U, Sentenza n. 7281 del 16/04/2004 (Rv. 572123 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Adeguamenti annuali delle pensioni in relazione alla variazione dell'indice ISTAT del costo della vita - Pensioni decorrenti nello stesso anno della delibera di aumento - Applicabilità dell'adeguamento - Fondamento - Modifica ex art. 8 legge n. 141 del 1992 - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2004-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572123-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA

Gli aumenti annuali delle pensioni a carico della Cassa di previdenza ed assistenza forense correlati alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati devono essere applicati anche a favore dei soggetti che abbiano conseguito il diritto a pensione nell'anno di emissione della relativa delibera del consiglio di amministrazione della Cassa, a norma dell'art. 16 della legge n. 576 del 1980, modificato dall'art. 8 della legge n. 141 del 1992, che prevede la decorrenza dell'aumento dall'1 gennaio dell'anno successivo alla data della delibera. Tale sistema di calcolo, che resta valido anche con riferimento a situazioni successive al 1992 essendo rimasto immutato - ai sensi della cit. legge n. 141 del 1992 -il regime di adeguamento delle pensioni in questione, risponde non solo a razionalità (in coerenza con il sistema generale vigente per situazioni affini, quale la perequazione delle pensioni a carico dell'INPS), ma anche all'esigenza di garantire effettività di protezione ad un credito costituzionalmente tutelato (art. 38 Cost.).

Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 16, Legge 11/02/1992 num. 141 art. 8, Costituzione art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)