Sez. L, Sentenza n. 22836 del 07/08/2025 (Rv. 676189-01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Previdenza forense - Pensione di vecchiaia - Rivalutazione redditi ex art. 26, comma 4, l. n. 576 del 1980 - Decorrenza - Indice ISTAT applicabile.
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA
In tema di previdenza forense, ai sensi dell'art. 26, comma 4, della l. n. 576 del 1980, i redditi su cui calcolare l'ammontare delle pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982 secondo il sistema retributivo devono essere rivalutati dall'anno di entrata in vigore della legge, e quindi dal 1980, applicando l'indice medio annuo ISTAT dell'anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980.
Legge 20/09/1980 num. 576 art. 15, Legge 20/09/1980 num. 576 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)