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Sez. 4, Sentenza n. 39533 del 17/10/2006 Cc. (dep. 29/11/2006) Rv. 235373 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Attività illecite - Disciplina previgente - Contestazione del fatto - Riferimento ad una sola sostanza stupefacente - Indicazione della sostanza ma non del comma dell'articolo di legge - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2006-10-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235373-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate. Ne consegue che, ove il fatto sia precisato in modo puntuale, la mancata individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa. (Nella specie, relativa alla disciplina in materia di sostanze stupefacenti anteriore alle modifiche introdotte con legge 21 febbraio 2006 n. 49, laddove si è parificato il trattamento sanzionatorio di tutte le sostanze vietate, nella contestazione era stata indicata esattamente la natura della sostanza stupefacente oggetto della condotta, ma mancava l'indicazione del comma dell'articolo ove, all'epoca, detta sostanza trovava la propria disciplina; la Corte, con l'affermazione di cui in massima, ha rigettato il motivo di ricorso articolato sull'asserito difetto di contestazione).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)