Sez. 3, Sentenza n. 5469 del 05/12/2013 Ud. (dep. 04/02/2014) Rv. 258920 - 01
UDIENZA PRELIMINARE - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - REQUISITI - ENUNCIAZIONE DEL FATTO | Dibattimento penale - Indeterminatezza o genericità del capo d'imputazione - Descrizione completa del fatto - Sufficienza - Erronea indicazione della norma violata - Nullità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
UDIENZA PRELIMINARE - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - REQUISITI - ENUNCIAZIONE DEL FATTO
In tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia precisato in modo puntuale, la mancata individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa. (Fattispecie in cui è stata esclusa la genericità della contestazione in relazione al reato di omessa manutenzione delle attrezzature di lavoro, sul rilievo che la condotta era stata correttamente descritta in fatto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)