Sez. 3, Sentenza n. 1886 del 30/01/2006 (Rv. 586334 - 01)
CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI | Accordi derogativi rispetto a pattuizioni precedenti - Natura transattiva - Necessità - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI
In materia di contratti agrari, sono validi gli accordi stipulati, a norma dell'art. 23, comma terzo, legge 11 febbraio 1971, n.11 (nel testo sostituito dall'art. 45 della legge 3 maggio 1982, 203), con l'apporto di consulenza e di indirizzo delle organizzazioni professionali, che deroghino ad eventuali precedenti accordi, a prescindere dalla loro eventuale natura transattiva.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)