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Sez. 3, Sentenza n. 1886 del 30/01/2006 (Rv. 586334 - 01)

CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI | Accordi derogativi rispetto a pattuizioni precedenti - Natura transattiva - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586334-01

CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI

In materia di contratti agrari, sono validi gli accordi stipulati, a norma dell'art. 23, comma terzo, legge 11 febbraio 1971, n.11 (nel testo sostituito dall'art. 45 della legge 3 maggio 1982, 203), con l'apporto di consulenza e di indirizzo delle organizzazioni professionali, che deroghino ad eventuali precedenti accordi, a prescindere dalla loro eventuale natura transattiva.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)