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Sez. 3, Sentenza n. 689 del 19/01/2010 (Rv. 611123 - 01)

CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI | Accordi in deroga alle norme vigenti - Validità - Presupposti - Transazioni stipulate davanti al giudice competente - Assistenza delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611123-01

CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI

In materia di contratti agrari, l'art. 23, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, nel testo modificato dall'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, il quale consente alle parti di stipulare accordi in deroga alle norme vigenti, distingue tra gli accordi, anche non aventi natura transattiva, da stipularsi necessariamente con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, e le transazioni concluse davanti al giudice competente; deve ritenersi, pertanto, in virtù della formulazione della norma, che l'assistenza delle organizzazioni professionali non sia richiesta in caso di accordi conciliativi sottoscritti davanti al giudice, anche nel caso in cui gli stessi comportino la costituzione di nuovi rapporti agrari, perché la presenza del giudice è garanzia di correttezza degli accordi raggiunti dalle parti e della loro traduzione in appropriate formule giuridiche.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1965, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)