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Sez. L, Sentenza n. 7354 del 10/12/1986 (Rv. 449410 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONI IMPONIBILI - SOMME EROGATE AL LAVORATORE IN OCCASIONE DEL SUO TRASFERIMENTO IN ALTRO LUOGO DI LAVORO - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449410-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONI IMPONIBILI - SOMME EROGATE AL LAVORATORE IN OCCASIONE DEL SUO TRASFERIMENTO IN ALTRO LUOGO DI LAVORO - INCLUSIONE.*

Ha natura retributiva al fine dell'assoggettamento a contribuzione previdenziale quanto erogato dal datore di lavoro al lavoratore in occasione del suo trasferimento, costituito dal mutamento definitivo del normale luogo di lavoro atteso che anche le maggiori spese sostenute dal lavoratore nella nuova Sede di lavoro restano a carico dello stesso, con la conseguenza che non รจ configurabile - a differenza dell'ipotesi della trasferta che implica uno spostamento solo temporaneo e provvisorio del luogo di lavoro - un rimborso da parte del datore di lavoro di spese sostenute nel suo interesse ed escluse, in tutto od in parte, dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali. (V 391/82, mass n 418090; (V 587/81, mass n 411072).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)