Sez. 3, Sentenza n. 46170 del 21/09/2016 Cc. (dep. 03/11/2016) Rv. 268060 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Leggge n. 68 del 22 maggio 2015 - Delitti contro l'ambiente - Art. 452 - Bis cod. pen. - Inquinamento ambientale - Elementi costitutivi - Abusività della condotta - Significato - Fattispecie.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
La condotta "abusiva" di inquinamento ambientale, idonea ad integrare il delitto di cui all'art. 452-bis cod. pen. (disposizione introdotta dalla legge 22 maggio 2015, n. 68), comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali - ancorchè non strettamente pertinenti al settore ambientale - ovvero di prescrizioni amministrative. (Fattispecie di inquinamento di acque marine, derivante da un'attività di bonifica di fondali effettuata in spregio delle relative prescrizioni progettuali).
Riferimenti normativi: Legge 22/05/2015 num. 68, Cod. Pen. art. 452 bis, Cod. Pen. art. 452 quater, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)