Sez. U, Sentenza n. 15756 del 13/07/2007 (Rv. 598292 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE | Deducibilità in via di azione e di eccezione, dinanzi al giudice della prosecuzione o della riassunzione, ovvero del nuovo processo - Ammissibilità - Notifica dell'atto introduttivo del primo giudizio - Effetto interruttivo della prescrizione - Sussistenza - Effetto sospensivo - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE
Nell'ipotesi di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 50, secondo comma, cod. proc. civ., che può esser dichiarata dal giudice della riassunzione (o della prosecuzione) o dal giudice appositamente adito, ovvero, "incidenter tantum", da quello dinanzi al quale è proposta nuovamente la stessa domanda di merito, la notifica dell'atto introduttivo del primo giudizio ha soltanto effetto interruttivo della prescrizione, e non anche sospensivo, poiché quest'ultimo è operante, ai sensi dell'art. 2945 cod.civ., solo se l'estinzione del giudizio viene evitata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)