Sez. 2, Sentenza n. 1013 del 09/04/1973 (Rv. 363428 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - CONSEGUENZE - NUOVO PERIODO PRESCRIZIONALE - DECORRENZA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - CONSEGUENZE - NUOVO PERIODO PRESCRIZIONALE - DECORRENZA.*
In base al combinato disposto degli artt 2943 e 2945 cod civ, la notificazione dell'atto con cui si inizia un giudizio, sia esso di cognizione ovvero conservativo o esecutivo, interrompe la prescrizione relativamente al diritto che si fa valere, sospendendone il decorso sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Ove, peraltro, il processo si estingua - e cio anche se l'Estinzione derivi dalla mancata riassunzione del processo davanti al giudice dichiarato competente, entro i termini indicati nell'art 50 cod proc civ - l'Estinzione toglie valore al periodo di sospensione successivo alla proposizione della domanda, onde rimane ferma soltanto l'efficacia della domanda giudiziale come atto di Costituzione in mora; con la conseguenza che, trattandosi non piu di un'interruzione ad effetti permanenti, ma di un'interruzione ad effetti istantanei, il nuovo periodo di prescrizione decorre dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio. (Conf 2612/68, mass n 335101).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)